Art. 2.
(Gestione degli «alloggi vacanze»).

      1. Ai fini del razionale sviluppo dell'offerta turistico-abitativa, il collocamento in comodato o in altre forme di utilizzo turistico degli «alloggi vacanze» è affidato alle aziende turistiche locali (ATL), istituite ai sensi dell'articolo 5, commi 4-bis e 4-ter, della legge 29 marzo 2001, n. 135, introdotti dall'articolo 3 della presente legge, in conformità a procedure stabilite dalla regione, secondo criteri che garantiscono la trasparenza, la correttezza della gestione e la verifica dei risultati, nel rispetto della Carta dei diritti del turista, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 135 del 2001.
      2. All'affidamento previsto dal comma 1 si provvede mediante libera sottoscrizione di un'apposita convenzione, approvata

 

Pag. 4

dalla regione. La convenzione deve prevedere:

          a) la possibilità per l'ATL di classificare la qualità dell'«alloggio vacanze» e di stabilirne la redditivtà sulla base di criteri oggettivi stabiliti in sede regionale;

          b) la possibilità di affidamento anche per brevi periodi, nonché di sollecita uscita dal regime convenzionale, sia degli affidanti che degli affidatari, salvi i diritti già acquisiti da terzi;

          c) il diritto da parte degli affidatari alla piena conoscenza di tutto quello che riguarda la gestione dell'«alloggio vacanze» affidato;

          d) i criteri per la suddivisione dei ricavi e degli oneri e per la fornitura di ulteriori servizi al turista.

      3. I redditi prodotti dalle ATL nell'ambito del servizio di affidamento degli «alloggi vacanze» sono sottoposti al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente per le imprese alberghiere. Le norme regionali stabiliscono l'utilizzo dei relativi utili.
      4. Se gli affidanti dell'«alloggio vacanze» sono persone fisiche, i relativi proventi sono esclusi dal reddito complessivo e sono soggetti ad un'unica imposizione pari all'aliquota più bassa dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.